Norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
Il 31 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 101 di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che comprende le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Per quanto riguarda la problematica del Radon, le disposizioni si applicano all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al gas radon in ambienti chiusi. Per esposizione al gas radon si intende l’esposizione all’isotopo Rn-222 e, ove previsto, ai suoi prodotti di decadimento.
Il piano di azione nazionale per il radon
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, è prevista l’adozione di un piano di azione nazionale per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni (questa è una novità sostanziale), negli edifici pubblici (per esempio le scuole) e nei luoghi di lavoro. Il piano deve tenere conto di qualsiasi fonte di radon: suolo, materiali da costruzione e acqua. Dovrà anche trattare le regole per prevenire l’ingresso del radon negli edifici e gli indicatori di efficacia degli interventi di risanamento pianificati.
Il contenuto del decreto
Sono stati recepiti i livelli massimi di riferimento per ogni tipologia di immobile, espressi in concentrazione media annua di attività di radon in aria:
- Abitazioni esistenti: 300 Bq m3
- Abitazioni nuove costruite dopo il 31/12/2024: 200 Bq m3
- Luoghi di lavoro: 300 Bq m3
È determinato il criterio di classificazione delle zone del paese, alla luce della concentrazione media di gas radon. In particolare, saranno mappate le aree in cui la densità di edifici che presenta una concentrazione del gas radon superiore ai 300 Bq m3 supera il 15%.
Le rilevazioni della concentrazione di Gas Radon
Le rilevazioni devono essere eseguite da servizi di dosimetria riconosciuti, che rilasciano una relazione tecnica e provvedono a comunicare i dati rilevati alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza. È previsto che si usino strumenti adeguati, muniti di certificati di taratura, ovvero conformi alle norme di buona tecnica.
È previsto che si eseguano le misure nei piani terra, interrati e sotterranei. Nelle unità immobiliari fino a 100 mq, si farà una misura ogni 50 mq. Per immobili più grandi è prevista un punto di misurazione ogni 100 mq. In luoghi sotterranei come metropolitane, tunnel e catacombe la misura va fatta dove stazionano gli operatori. Nelle abitazioni deve essere monitorato almeno un locale: quello più basso e/o quello maggiormente occupato (camera da letto). Nelle scuole, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro si prevedono valutazioni della concentrazione di radon per periodo di occupazione.
L’onere della misura è a capo del proprietario dell’immobile, ma l’occupante ha la responsabilità di assicurarsi che i dosimetri non siano manomessi o compromessi durante il monitoraggio. Le eventuali misure correttive devono essere implementate entro 2 anni dalla misurazione e devono essere comunicate alla banca dati.
Il Radon nelle abitazioni
Per la prima volta è previsto il rilevamento del radon nelle abitazioni. Il decreto delega Regioni e Province Autonome a incentivare i proprietari di immobili con locali al piano terra, in seminterrati o in locali sotterranei a fare misure di concentrazione con servizi adeguati o specifici programmi di misurazione. Si prevedono azioni di sostegno per interventi necessari e urgenti di mitigazione di concentrazioni particolarmente elevate.
Gli esperti in interventi di risanamento
Il decreto specifica che in caso di alte concentrazioni di gas radon i proprietari degli immobili devono fare riferimento a figure professionali esperte nel campo del risanamento e ne dà una definizione. Si tratta di persone che possiedono le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell’adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici. Tali figure possono essere geometri, architetti o ingegneri, che abbiano completato una formazione di livello universitario di 60 ore e siano iscritte in un albo professionale.